martedì 3 febbraio 2009

Attenzione non e' una referenza la presenza di prelati in ordini cavallereschi illegittimi !!!

lettera del Vicariato di Roma che come sapete vale per tutte le Chiese cattoliche sparse nel mondoo e quindi anche qui a Palermo.
Roma

Prot.N.581/05/GEN.

Ai Rev.mi Parroci
Rettori di Chiese e Cappelle
della Diocesi di Roma

Carissimi,
giungono spesso, presso questo Vicariato, segnalazioni di celebrazioni presso le chiese e cappelle della nostra Diocesi di c.d. Ordini di nuovi cavalieri.
Per incarico del Cardinale Vicario, mi premuro informarvi che, come più volte L’Osservatore Romano ha precisato, la Santa Sede riconosce e tutela solamente il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Pertanto i Rev.di parroci, rettori di chiese e cappelle pubbliche o anche di istituti religiosi, sono invitati a lasciar cadere le richieste d’uso delle chiese e cappelle medesime presentate da Ordini non riconosciuti, in particolar modo quelle concernenti celebrazioni eucaristiche finalizzate alle cosiddette investiture di nuovi cavalieri. Qualora davanti a richieste che vi pongano nel dubbio di concedere o meno l’uso delle chiese delle quali siete responsabili, vi invito a sottoporre previamente le domande a voi pervenute alla Segreteria Generale del Vicariato.
Mi è gradita l’occasione per porgere a tutti un cordiale saluto assicurando il ricordo nella preghiera
Mons. Mauro Parmeggiani
Segretario Generale
del Vicariato di Roma
Inoltre Vi incollo la L.178/51 relativa agli Ordini Cavallereschi riconosciuti ed autorizzati in Italia.
Legge 3 marzo 1951, n. 178 (in Gazz. Uff., 30 marzo, n. 73). - Istituzione dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze (1).
(1) Vedi, anche, il d.p.r. 3 maggio 1952, n. 458.
(Omissis).
Art.1
Art. 1.
È istituito l’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione.
Art.2
Art. 2.
Capo dell’Ordine è il Presidente della Repubblica.
L’Ordine è retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.
Il cancelliere e i membri del Consiglio dell’Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal cancelliere.
Art.3
Art. 3.
L’Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.
Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.
Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell’ordine (1).
(1) Vedi, anche, l’art. 3, d.p.r. 13 maggio 1952, n. 458.
Art.4
Art. 4.
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell’Ordine.
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall’art. 6 (1).
Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.
(1) Vedi d.p.r. 31 ottobre 1952.
Art.5
Art. 5.
Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine.
Art.6
Art. 6.
Lo statuto dell’Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine (1).
(1) Vedi d.p.r. 31 ottobre 1952.
Art.7
Art. 7.
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 (1).
L’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti (2).
Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.
(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, l. 689/1981 cit. Per effetto dell’art. 10, l. 689/1981, l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(2) Vedi r.d. 10 luglio 1930, n. 974.
Art.8
Art. 8.
Salvo quanto è disposto dall’art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (1).
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell’entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (2).
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all’estero.
(1) La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma l. 689/1981 cit.
(2) La sanzione originaria dell’ammenda è stata depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, l. 689/1981 cit.
Art.9
Art. 9.
L’Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.
L’Ordine della Corona d’Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1). È tuttavia consentito l’uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.
Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.
(1) Vedi, anche, l. 5 novembre 1962, n. 1596.
Art.10
Art. 10.
Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l’attuazione della presente legge (1).
(1) Vedi d.p.r. 13 maggio 1952, n. 458.

Sergio il 24 Gen 2009 alle 12:30 ha detto: E’ palese che quello che sta succedendo tra l’indifferenza generale è la violazione delle leggi dello Stato e delle leggi della Chiesa!

W la Repubblica!!

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