domenica 11 ottobre 2009

Rinviato a giudizio il socio in patacche di Barbaccia!L'universita'Mongola era una fantasia, proprio come la genealogia fasulla di Barbaccia.

Gazzettino.it
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Università, il rettore di Macerata rinviato
a giudizio: «Assunzioni non corrette»
Colpiti dal provvedimento anche il preside della Facoltà di Scienze della formazione e il professor Aldo Colleoni




MACERATA (30 settembre) - Il rettore dell'Università di Macerata Roberto Sani, il preside della Facoltà di Scienze della formazione Michele Corsi e il professor Aldo Colleoni sono stati rinviati a giudizio dal gup Enrico Zampetti. Vengono contestati i reati di falso, truffa e abuso d'ufficio.

Colleoni, nel 2007, era stato al centro di un'inchiesta - partita da una serie di articoli del quotidiano genovese Il Secolo XIX - dell'allora ministro dell'Università Fabio Mussi, per essere stato assunto dal rettore Sani alla Facoltà di Scienze della formazione dell'Ateneo maceratese con la legge per «il rientro in patria dei cervelli», presentando la documentazione come docente in una università di Ulanbaator (Mongolia).

Lo stesso Mussi (che inizialmente aveva formato il decreto di nomina di Colleoni) aveva poi contestato che quella non era una università, ma un istituto superiore di cultura, per cui aveva sospeso Colleoni dall'insegnamento presso l'Ateneo maceratese. Da quella iniziativa ministeriale era partita l'inchiesta della magistratura maceratese, anche a seguito del fatto che in relazione all'assunzione di Colleoni era stata stipulata per la creazione della cattedra una convenzione da 800.000 euro tra l'Università di Macerata e l'azienda General Trade di Bologna, ma che il primo versamento era stato anticipato dallo stesso Colleoni.

Colleoni era stato assunto come professore di prima fascia il 2 novembre 2006, con il presupposto che, come studioso operante all'estero, doveva avere «idoneità accademica di pari livello». Ma successivamente il Tar del Lazio, con una istruttoria fatta dal Cnr, aveva accertato che la Zokhiomj University, l'istituto dove Colleoni era docente a Ulanbaator, non è una istituzione equiparabile alle università italiane. Il processo è stato fissato per il 2 marzo 2010.


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Avevamo diffidato Aldo Colleoni dall'abuso di cariche fasulle in Ordine fasullo Teutone di Barbaccia.Evidentemente Colleoni non ha alcun imbarazzo a gonfiare palloncini e spacciarli per missili supersonici.Lo dimostra una sua recente esperienza che volentieri avremmo evitato di esibire. Ma ha dimostrato una ferrea costanza nel reiterare la predisposizione a proliferare titoli che esistono solo nella fervida fantasia .
Il Gran Priore del Falso Re di Svevia Barbaccia ,ex imbianchino analfabeta, terza elementare, e' un docente di una universita' mongola inesistente di Ulaabantar: e' Aldo Colleoni,il cavaliere di Gran Croce e di Giustizia Prefetto e Ministro Plenipotenziario di Barbaccia,di un Ordine falso Dinastico del falso Re di Svevia, Barbaccia.A Colleoni il Ministro Mussi ha annullato la cattedra, perchè l'universita' Zokhiomj di Ulaabantar, da cui autoratificava di provenire ,quale Ambasciatore di Barbaccia, non esiste.



Don Aldo G.B. Colleoni
Cavaliere di Gran Croce di Giustizia dell'Ordine Teutonico Dinastico
Gran Priore per il Friuli - Venezia Giulia e il Veneto e Prefetto per la MONGOLIA, Ministro Plenipotenziario dell'Ordine per gli Affari Esteri

Lettera di riconoscimento del Nunzio Apostolico in Corea e Mongolia, Vescovo di Ulaanbaatar Mons. Padilla al Cav.GC Don Aldo Colleoni





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Tuttifrutti
Il caso Colleoni e il cervello fuggito in Mongolia
L' «Eccellentissimo professore» ha raffreddato nelle gelide steppe gli antichi bollori del ' 68

Honoré de Balzac magari esagerava quando diceva che «la tanto bramata fama è quasi sempre una prostituta incoronata». Ma certo il concetto di «chiara fama» non è mai stato tanto oscuro. Almeno nell' università italiana. Lo dicono i dettagli sempre più sconcertanti che emergono dal caso dell' «Eccellentissimo professor» Aldo Colleoni, fatto rientrare dalla Mongolia in Italia, da dove non s' era mai stabilmente allontanato, grazie alla legge sul rientro dei cervelli. Ma più ancora il confronto fra la sua vicenda e quella che ha visto parallelamente protagonista, con esiti sbalorditivi, lo storico Carlo Ginzburg. Ricordate la storia, già raccontata anche dal Corriere? Usando la legge varata per spingere al ritorno mezzo migliaio di giovani scienziati e ricercatori finiti a lavorare all' estero, l' Università di Macerata affida una cattedra a un giovane triestino sessantenne, Aldo Colleoni, che da anni va e viene dalla Mongolia, dove ha raffreddato nelle gelide steppe gli antichi bollori sessantottini. Dello stipendio, in base alla normativa citata, si farà carico per il 95% lo Stato. Secondo il rettore dell' ateneo marchigiano Roberto Sani, il primo a battersi fortissimamente per il nuovo acquisto, il neo-docente ha tutte le carte in regola. A partire dalla «idoneità accademica di pari livello conseguita all' estero in istituzioni di alta qualificazione». E dove l' ha guadagnato, questo pezzo di carta essenziale per i pignolissimi membri del Cun (il Consiglio Universitario Nazionale) per i quali è più importante essere docente ordinario a Campagnalupia che assistente ad Harvard? In Mongolia. Lo dice un pezzo di carta con scritto sopra «University Zokhiomj» di Ulaanbaatar che certifica come Colleoni abbia insegnato lì «as ordinary regular teacher». E chi certifica (al di là delle sottigliezze sulla parola «ordinary» che in inglese non significa affatto «professore ordinario» come inteso da noi) che quel documento sia veritiero? Sempre lui, Colleoni, nella veste di Console Onorario di Mongolia a Trieste. Ma non basta. Scava scava, e siamo alle puntate successive, il Secolo XIX trova la conferma ai sospetti: la «University Zokhiomj» non esiste. «Diamo lezioni di management, giornalismo, economia e arte», spiega al giornale una docente dell' istituto, «ma non siamo un' università». E salta fuori che l' ateneo di Macerata ci teneva tanto, a prendere Colleoni, che già prima aveva raggiunto una convenzione con una società che si impegnava a investire, su quella cattedra, la bellezza di 800 mila euro. Una società seria? Ma certo! Fondata con un capitale minimo dieci giorni dopo (dopo!) la firma dell' accordo. Sulla faccenda, come sapete, il ministro Fabio Mussi ha aperto un' inchiesta. Finisca come finisca, è divertente confrontare il «caso Colleoni», come dicevamo, con quello di Carlo Ginzburg. Chi sia lo ricordano tre righe di Wikipedia: «ha studiato alla Normale di Pisa, quindi al Warburg Institute di Londra; ha insegnato Storia moderna all' Università di Bologna e poi nelle Università di Harvard, Yale e Princeton e University of California». Di più: è l' autore di una ventina di libri, alcuni dei quali celeberrimi come Il formaggio e i vermi. Bene: per riconoscere la sua «chiara fama» e dare il via libera a Salvatore Settis che l' aveva chiamato a insegnare alla Normale, il Cun si prese due mesi di tempo e tre sedute. E alla fine sbloccò l' iter con l' astensione di due professori. Astensioni che con Colleoni non c' erano state.

Stella Gian Antonio


Pagina 38
(28 febbraio 2007) - Corriere della Sera






Comunicato Stampa

Universita’ - Decreto del Ministro Mussi annulla autorizzazione chiamata diretta Prof. Colleoni presso Universita’ di Macerata

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Il Ministro dell’Università e della Ricerca, con decreto in data 3 aprile 2007 ha annullato l’autorizzazione alla chiamata diretta rilasciata all’Università di Macerata, relativa al prof. Aldo Colleoni. Il provvedimento conclude un iter iniziato nel gennaio scorso, dopo che una serie di inchieste giornalistiche avevano messo in dubbio il rientro in Italia del docente (tramite la legge sul rientro dei cervelli) dalla Mongolia. All’epoca il Ministro aveva sospeso l’efficacia dell’atto, in attesa di una verifica delle carte e delle procedure.

Nel decreto di annullamento si afferma tra l’altro:


(…)

“VISTO il parere 14 settembre 2006 prot. n. 1702, con il quale il CUN si è espresso favorevolmente in ordine alla chiamata diretta del dott. Aldo Colleoni presso l’Università degli studi di Macerata;

CONSIDERATO che, quanto alla idoneità accademica, in detto parere si afferma che “il prof. Colleoni è ordinario di geografia del turismo presso l’Università Zokhiomj di Ulan Bator dal 1992”, senza ulteriore valutazione circa la natura effettiva di università del predetto istituto, circa la riconducibilità dell’istituto ad “istituzioni di alta qualificazione”, e circa la idoneità accademica di pari livello;

VISTA la nota 16 febbraio 2007, con la quale l’Ambasciata d’Italia a Pechino comunica, tra l’altro, che “lo Zokhiomj è una istituzione post-studi secondari privata parificata nel 1990”; che “nei programmi delle Autorità mongole vi sarebbe l’intenzione di elevare l’istituto entro il 2015 a livello di università”; che “gli istituti parificati quali lo Zokhiomj devono per legge assumere docenti con la qualifica minima di “magister” mentre “le Università vere e proprie devono invece per legge assumere docenti che hanno compiuto tre anni di specializzazione dopo la laurea”;

CONSIDERATO che il Ministero degli affari esteri – Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, con nota 23 febbraio 2007 prot. n. 270/P/0073674, ha confermato il contenuto della precedente nota 16 febbraio 2007 dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, ed ha, in particolare, rilevato che “stando a quanto si è potuto appurare presso questa Ambasciata di Mongolia il “Zokhiomj” non figurerebbe comunque tra le principali istituzioni accademiche di Ulan Bator”;


RILEVATO che, successivamente alla emanazione della propria nota 30 gennaio 2007 n. 433, una pluralità di organi di stampa hanno portato a conoscenza dell’opinione pubblica sia la non equiparabilità dello Zokhiomj ad università, sia vicende pregresse relative al finanziamento di una cattedra presso l’Università di Macerata, per mezzo di somme assicurate da convenzione tra la Università e la Società General Trade s.r.l., per un totale di euro 800.000 in otto anni, e che una prima rata (o parte di essa) sarebbe stata personalmente versata dal medesimo dott. Aldo Colleoni;

VISTA la relazione ispettiva 26 marzo 2007 prot. n.1163, relativa alla vicenda della chiamata diretta, ex art. 1, comma 9, l. n. 230/2005, del dott. Aldo Colleoni presso l’Università degli studi di Macerata;

CONSIDERATO che da tale relazione si evince:

a) che, nell’anno 2005, l’Università degli studi di Macerata ha avviato le procedure di chiamata del dott. Aldo Colleoni per “chiara fama”, fattispecie che pone a carico dell’Università gli oneri retributivi del docente, senza alcun incentivo o cofinanziamento statale;

b) che, successivamente, non avendo tale proposta di chiamata avuto alcun riscontro da parte del C.U.N., tenuto ad esprimere il proprio parere, l’Università ha ritenuto di percorrere il procedimento della “chiamata diretta”;

c) che, in un primo momento vi era stata proposta di convenzione da parte della General Trade s.r.l. per l’istituzione e l’attivazione di un posto di ruolo di I fascia nel settore s.d. M-GGR-02 Geografia economica politica (materia cui si riferisce la successiva chiamata diretta del dott. Colleoni), per la somma di Euro 100.000;

d) che a tale convenzione non si è dato seguito, essendo stata tuttavia sottoscritta in data 24 ottobre 2006 una convenzione, sempre con la citata società General Trade (società con capitale sociale di Euro 10.000, versato per euro 2.500) per l’istituzione e l’attivazione di posti di ruolo di interesse dell’ateneo per un ammontare annuale di Euro 100.000;

e) che, in relazione agli obblighi assunti con la predetta convenzione è stata versata, per il 2006, la prima rata di Euro 50.000, pari al 50% dell’importo dovuto, a mezzo bonifico che ha come causale “convenzione università e General Trade ordinante Colleoni Aldo c/o Consolato di Mongolia Trieste”;

(…)

RILEVATO, a tal fine, che l’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, prevede, tra l’altro, che la chiamata diretta sia relativa a “studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello”, essendo la ratio della legge sia quella di arricchire il sistema universitario nazionale del magistero di studiosi stranieri, sia quella di recuperare al detto sistema universitario nazionale studiosi italiani che hanno maturato all’estero il proprio prestigioso curriculum accademico;

RILEVATO che dal curriculum presentato dal dott. Colleoni risulta che il medesimo ha intrattenuto negli anni rapporti di docenza a contratto con università italiane e, in particolare, come risultante anche dallo stesso ricorso per motivi aggiunti proposti dal dott. Colleoni innanzi al TAR Lazio, che lo stesso è stato professore a contratto di Geografia politica presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Trieste, negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007, ed ha avuto l’incarico di docenza in Geografia politica al corso di laurea in Scienze Internazionali e dei Trattati presso la stessa Università nell’anno accademico 2004-2005;

CONSIDERATO, che l’art.1, comma 9, l. n.230/2005, per le ragioni sopra esposte, costituisce norma eccezionale, come tale di stretta interpretazione, comportando essa la deroga al principio costituzionale del pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici, di cui all’art. 97 Cost., e che, pertanto, non può essere interpretato nel senso di riferirsi anche a studiosi italiani operanti stabilmente in Italia, che pure abbiano rapporti con istituzioni di altri Paesi (come nel caso del dott. Colleoni), in quanto tale interpretazione porrebbe la norma in contrasto con il citato art.97 Cost.;

RILEVATO che, a fronte dell’impegno stabile in Italia (svolgimento pluriennale di un insegnamento universitario sulla base di contratto), il dott. Colleoni risulterebbe essere stato docente di Geografia del turismo dal 1° gennaio 1992 sino al novembre 2006 per sole 60 ore di lezione l’anno, per un periodo di 45 giorni annui;

CONSIDERATO che – ferma l’interpretazione già espressa dall’art. 1, comma 9, l. n. 230/2005, impeditiva della chiamata diretta del dott. Colleoni – occorre comunque rilevare che un insegnamento svolto in istituzioni straniere per soli 45 giorni per un totale di 60 ore non può costituire requisito legittimante alla chiamata diretta, stante la evidente insufficienza e non comparabilità dell’attività svolta all’estero con il contenuto di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un normale docente universitario; né, in particolare, tale situazione può legittimare all’assunzione di un posto e di una qualifica di professore ordinario di I fascia, in deroga alla regola costituzionale e di legge del pubblico concorso;

RILEVATO che dalla nota 11 febbraio 2007 dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, si evince che lo Zokhiomj di Ulan Bator non può essere considerato una università comparabile ad una istituzione di identica denominazione nell’ordinamento italiano;

RILEVATO, inoltre, che il Consiglio universitario nazionale, nell’espressione del proprio parere 14 settembre 2006, prot. n. 1702, non ha proceduto – indipendentemente dalla sua natura di Università secondo l’ordinamento della Mongolia e dalla sua rapportabilità ad università secondo il sistema italiano – alla verifica dello “Zokhiomj” di Ulan Bator quale “istituzione di alta qualificazione”, così come prescritto dal parere generale 26 luglio 2006 n. 129, con il quale lo stesso CUN aveva determinato i criteri ai quali si sarebbe attenuto per la pronuncia dei pareri relativi alla chiamata diretta;

CONSIDERATO, inoltre, che, alla luce di quanto emergente dalla relazione ispettiva 26 marzo 2007 prot. n. 1163, sussistono rapporti tra l’Università degli studi di Macerata e il dott. Aldo Colleoni, di natura economico-finanziaria, (ponendosi, quest’ultimo, quantomeno come procuratore, di fatto o di diritto, per la General Trade s.r.l., agendo come tale per l’adempimento parziale di una obbligazione di 100.000 euro volta al finanziamento di posti di ruolo presso l’università), diversi da quelli discendenti dallo status di professore e che tali rapporti, pur non inerenti al provvedimento di chiamata diretta del dott. Colleoni ancorché temporalmente coincidenti, non risultano coerenti né con lo status di pubblico dipendente, né con lo status di professore universitario, né con la unicità e tipicità di rapporti che devono intercorrere tra pubblico dipendente e la propria amministrazione;

RILEVATO, peraltro, che la esistenza della convenzione tra la General Trade s.r.l. e l’Università degli studi di Macerata è singolarmente richiamata nelle premesse del decreto rettorale 2 novembre 2006, di nomina del dott. Aldo Colleoni a professore ordinario presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Macerata, stabilendo in tal modo la stessa Università un non legittimo collegamento tra la nomina di un professore di I fascia e una convenzione stipulata con una società privata, per la quale agisce, nei sensi sopra esposti, il medesimo destinatario della nomina a professore universitario;

CONSIDERATO che sussiste l’interesse pubblico all’annullamento, in via di autotutela, della nota ministeriale 30 ottobre 2006 n. 3681, di autorizzazione alla chiamata diretta del dott. Colleoni, posto che è necessario tutelare la serietà degli studi universitari e la stessa libertà di insegnamento, garantita dall’art. 33 della Costituzione, nonché il principio costituzionale dell’accesso agli impieghi pubblici nel rispetto della regola del pubblico concorso, e che, in tale contesto, occorre impedire che vengano svolte lezioni ed esami da parte di soggetto che non rientra nella fattispecie legislativamente prevista di deroga alle procedure ordinarie per l’assunzione della qualifica di professore universitario ordinario di I fascia;

(…)

L’autorizzazione alla chiamata diretta, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, l. n. 230/2005, rilasciata alla Università degli studi di Macerata, relativamente al dott. Aldo Colleoni, di cui alla nota 30 ottobre 2006 n. 3681, è annullata.




















Roma, 4 aprile 2007

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